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Attualità

Anatocismo, sentenza della Cassazione che riguarda tanti utenti del compresorio

La Cassazione a sezioni Unite ha depositato un’importantissima sentenza che riguarda molti correntisti di Patti e della zona dei Nebrodi e non solo, che si sono rivolti all’associazione in merito al problema dell’anatocismo.

La Corte di Cassazione ha confermato un importantissimo principio di diritto: dopo la chiusura di un contratto di conto corrente bancario, l'ex correntista può agire nei confronti dell'istituto di credito per far dichiarare la nullità della clausola contrattuale che prevedeva la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato a tale titolo.
In questo caso, il termine di prescrizione decorre, se i versamenti eseguiti dal correntista - in costanza del rapporto - hanno avuto la funzione di ripristinare la provvista, dal giorno in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto, ed interessa tutte le operazioni effettuate dal correntista, sin dal giorno di apertura del conto stesso. Non solo.
Dichiarata la nullità della surriferita clausola, gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza alcuna capitalizzazione, nemmeno annua. Il correntista può, quindi, recuperare le sopra indicate somme, purché il conto non sia chiuso da oltre dieci anni.

 

 

 

| Comunicato | Attualità

@ Pattionline

La Cassazione a sezioni Unite ha depositato un’importantissima sentenza che riguarda molti correntisti di Patti e della zona dei Nebrodi e non solo, che si sono rivolti all’associazione in merito al problema dell’anatocismo.

La Corte di Cassazione ha confermato un importantissimo principio di diritto: dopo la chiusura di un contratto di conto corrente bancario, l'ex correntista può agire nei confronti dell'istituto di credito per far dichiarare la nullità della clausola contrattuale che prevedeva la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato a tale titolo.
In questo caso, il termine di prescrizione decorre, se i versamenti eseguiti dal correntista - in costanza del rapporto - hanno avuto la funzione di ripristinare la provvista, dal giorno in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto, ed interessa tutte le operazioni effettuate dal correntista, sin dal giorno di apertura del conto stesso. Non solo.
Dichiarata la nullità della surriferita clausola, gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza alcuna capitalizzazione, nemmeno annua. Il correntista può, quindi, recuperare le sopra indicate somme, purché il conto non sia chiuso da oltre dieci anni.